Programma di incentivi NexBlue – Termini e condizioni
1. Definizioni
1.1 Per «Società» si intende Nexblue, comprese le sue controllate, affiliate e filiali regionali autorizzate.
1.2 Per «Programma» si intende il Programma di incentiviNexblue (denominato anche «Programma Cashback»), che comprende tutti i premi, le piattaforme e le linee guida operative ad esso associati.
1.3 Per «partecipante» si intende un’impresa di installazione professionale o un’organizzazione commerciale che abbia completato con successo la procedura di iscrizione, abbia superato la verifica interna Nexbluee mantenga lo stato «attivo» nell’ambito del programma.
1.4 Per «Installazione» si intende il montaggio fisico, la messa in servizio elettrica e la registrazione digitale di un Prodotto idoneo, tutti completati con esito positivo. Per essere valida, un’Installazione deve essere verificata tramite la telemetria del sistema Nexbluee deve corrispondere a un numero di serie (SN) univoco e autorizzato.
1.5 Il termine «cashback» si riferisce agli incentivi monetari concessi ai partecipanti a determinate condizioni. Si tratta di premi commerciali discrezionali che non costituiscono uno stipendio, una retribuzione o un diritto permanente.
2. Requisiti di ammissibilità e iscrizione
2.1 Il programma è aperto alle organizzazioni di installatori registrate che operano nei seguenti territori, a condizione che tutte le installazioni ammissibili siano completate e messe in servizio all'interno di tali territori:
- Svezia (SE), Norvegia (NO), Paesi Bassi (NL), Belgio (BE), Danimarca (DK)
2.2 La partecipazione è riservata agli account aziendali, mentre i diritti di riscatto sono limitati agli amministratori autorizzati. La persona che effettua la registrazione deve essere autorizzata ad aderire al programma per conto dell'azienda.
2.3 I partecipanti devono:
- Fornire dati aziendali e partita IVA validi
- Assicurati che i dati di pagamento siano corretti
- Effettua la registrazione tramite la piattaforma ufficiale
2.4 La Società si riserva il diritto, a propria esclusiva discrezione, di interpretare i termini del Piano, nonché di approvare, respingere, sospendere o revocare qualsiasi partecipazione allo stesso.
3. Periodo di validità del programma
3.1 Il Programma si applica ai prodotti idonei acquistati tra il 1° maggio 2026 e il 31 maggio 2026 (compresi) e completamente installati e messi in funzione entro il 30 giugno 2026. La Società si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di prorogare tali scadenze.
3.2 La Società si riserva il diritto esclusivo e assoluto di prorogare, abbreviare, sospendere, modificare o porre fine al Programma — in tutto o in parte — a propria discrezione e in qualsiasi momento per motivi operativi, normativi, commerciali o strategici.
4. Prodotti idonei e ambito di applicazione
4.1 Il programma si applica esclusivamente ai prodotti SDU (Single Dwelling Unit):
- Edge 2
- Edge Max
4.2 Sono ammessi esclusivamente i prodotti acquistati dagli installatori o dalle organizzazioni di installatori registrate presso i seguenti partner di distribuzione ed esclusivamente presso di essi:
- Paesi Bassi / Belgio: Oosterberg, YESSS Electrical NL, Senlyte
- Svezia: EFUEL, Skårebo, Sonepar, Elkedjan
- Norvegia: Skårebo, il grossista di auto elettriche
- Danimarca: Skårebo, EFUEL
4.3 La Società si riserva il diritto, in qualsiasi momento e a sua esclusiva discrezione, di integrare, modificare o aggiornare l'elenco dei prodotti idonei, dei mercati interessati o dei partner di distribuzione autorizzati.
5. Sistema di incentivi
5.1 Premi in denaro
- Requisiti e accumulo: il rimborso in contanti viene concesso esclusivamente per gli acquisti verificati per i quali l'installazione dell'unità è stata completata con successo e documentata.
- Procedura di verifica: tutti i premi sono soggetti a una revisione finale da parte di NexBlue dei grossisti interessati. Sebbene il Portale Partner offra una visione in tempo reale dei premi in sospeso, gli importi visualizzati rimangono provvisori fino all'approvazione definitiva. NexBlue il diritto di modificare tali importi qualora la verifica dovesse evidenziare eventuali discrepanze o richieste non valide.
- Calendario dei pagamenti: i rimborsi approvati saranno raggruppati e versati per singolo caricatore al termine di ogni mese solare.
- Tempistiche di pagamento: i pagamenti saranno versati sul conto registrato del partecipante entro e non oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello della verifica (ad esempio, un'installazione verificata a gennaio sarà pagata entro la fine di febbraio), fatte salve le normali tempistiche operative di elaborazione.
- Risoluzione delle discrepanze: in caso di discrepanza tra l'importo visualizzato sul Portale e l'importo finale elaborato, i risultati del processo NexBlue e verifica NexBlue saranno definitivi e vincolanti.
5.2 Valori dei premi (per installazione verificata)
Svezia / Norvegia
- Edge 2: rimborso di 250 SEK
- Edge Max: rimborso di 1.000 SEK
Danimarca
- Edge 2: rimborso di 200 DKK
- Edge Max: rimborso di 800 DKK
Paesi Bassi / Belgio
- Edge 2: 25 EUR di rimborso
- Edge Max: 100 EUR di rimborso
5.3 Diritto di modifica: la Società si riserva il diritto di modificare i valori dei premi, le strutture degli incentivi o i criteri di idoneità a propria esclusiva discrezione. Tali modifiche saranno comunicate ai Partecipanti con un preavviso ragionevole tramite il Portale dei partner o l'indirizzo e-mail registrato.
5.4 Adempimenti fiscali e obblighi IVA
Il Partecipante è l'unico responsabile della determinazione, della dichiarazione e del pagamento di tutte le imposte, i prelievi o gli oneri previsti dalla legge — compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA) — derivanti dalla ricezione dei premi Cashback. In particolare, il Partecipante è tenuto a dichiarare e versare l'IVA accreditata da Nexblue, mentre Nexblue responsabile dei propri obblighi di dichiarazione IVA previsti dalla legge. Su richiesta, il Partecipante dovrà fornire tempestivamente Nexblue tutta la documentazione necessaria a garantire il corretto trattamento IVA e la conformità finanziaria. Tali obblighi, compreso l'obbligo di conservare registrazioni accurate a fini di revisione contabile, resteranno in vigore anche dopo la cessazione del presente Programma per il periodo richiesto dalla normativa fiscale applicabile, ma in ogni caso per un minimo di cinque (5) anni.
6. Criteri di qualificazione dell'installazione
6.1 Requisiti di qualificazione To be eligible for Cashback rewards, an installation must strictly adhere to the following criteria:
- Identificazione univoca: ogni richiesta deve essere associata a un numero di serie (SN) verificato e univoco. Uno stesso numero di serie può dare diritto a un premio una sola volta; le richieste duplicate relative allo stesso numero di serie saranno escluse.
- Acquisto autorizzato: l'unità deve essere stata acquistata tramite un grossistaNexblue all'interno del territorio designato. Le unità acquistate tramite canali non autorizzati, importazioni parallele o mercati secondari non sono ammesse.
- Messa in servizio fisica: l'unità deve costituire un'installazione fisica permanente e pienamente funzionante presso la sede del cliente, compresa la messa in servizio elettrica completata con esito positivo.
- Originalità dell'installazione: i premi si applicano esclusivamente alle installazioni "iniziali" di nuove apparecchiature. Sono espressamente escluse tutte le unità già installate in precedenza, ricondizionate o trasferite da un altro sito.
- Conformità tecnica: tutti i lavori devono essere conformi agli standardNexblue e ai requisiti normativi locali applicabili.
6.2 Attività non ammissibili e vietate I seguenti casi non danno diritto a premi e possono comportare la sospensione dell'account del partecipante:
- Hardware incompleto: installazioni "solo piastra posteriore" o montaggio di accessori senza l'unità di ricarica principale.
- Implementazioni non fisiche: unità che sono state preconfigurate, registrate nell'app o "preparate", ma non ancora messe in servizio fisicamente presso la sede del cliente finale.
- Lacune nella catena di custodia: installazioni in cui l'installatore è stato assegnato al progetto, ma l'hardware è stato acquistato da un grossista non designato o da una terza parte non verificata.
- Integrità delle transazioni: qualsiasi ordine che sia stato annullato, rimborsato, restituito o identificato come unità non commerciale/di test interno.
- Attività fraudolenta: qualsiasi installazione temporanea, simulata o "fittizia" creata al solo scopo di ottenere ricompense. Nexblue il diritto di controllare e verificare la presenza fisica di qualsiasi unità prima di finalizzare il pagamento.
7. Invio e verifica
7.1 Verifica e monitoraggio Tutte le installazioni vengono monitorate e tracciate tramite il sistemaNexblue . Il diritto ai premi è strettamente subordinato al superamento di un processo di convalida in più fasi, che prevede il controllo incrociato dei dati SN, dei registri dei grossisti e dei registri di messa in servizio.
7.2 Diritti di verifica e utilizzo dei dati Nexblue il diritto di verificare qualsiasi installazione a propria esclusiva discrezione. Al fine di garantire l'integrità del programma, la Società può:
- Richieste di documentazione: richiedere la presentazione di documentazione di supporto, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, prove fotografiche dell'installazione, certificati di conformità del sito o firme di approvazione da parte del cliente.
- Convalida tecnica: utilizzare i registri di sistema, i dati di telemetria del firmware, i registri di registrazione, i numeri di serie, i dati di geolocalizzazione e gli indirizzi IP per verificare la presenza fisica e lo stato operativo di un'unità.
- Rifiuto discrezionale: rifiutare qualsiasi registrazione che risulti incompleta, incoerente o ritenuta sospetta durante la fase di verifica.
7.3 I rimborsi relativi alle approvazioni multipartite vengono confermati ed emessi solo dopo una verifica congiunta da parte sia Nexblue del grossista designato. Eventuali discrepanze tra queste due fonti di dati possono comportare il blocco del pagamento fino alla risoluzione del problema.
7.4 Recupero e sanzioni (Clausola di "recupero") Nexblue il diritto di trattenere, annullare o recuperare eventuali premi già erogati qualora vengano riscontrati casi di frode, errore amministrativo, abuso del sistema o inammissibilità successiva al pagamento.
- Nota: la Società potrà compensare tali importi recuperati con premi futuri oppure fatturare direttamente al Partecipante l'importo residuo.
8. Requisiti di idoneità dell'organizzazione al momento dell'installazione
8.1 Requisiti organizzativi Per poter beneficiare dei premi Cashback, un impianto deve soddisfare i seguenti criteri organizzativi al momento della messa in servizio:
- Registrazione attiva: l'ente che effettua l'installazione deve essere un'organizzazione registrata e verificata all'interno del sistema Nexblue .
- Iscrizione al programma: l'Organizzazione deve aver accettato formalmente i presenti Termini e condizioni e aver aderito con successo al Programma fedeltà prima della data di installazione.
8.2 Altri casi non ammissibili
8.2.1 Organizzazione e status dei partecipanti Per avere diritto al Cashback, l'installazione deve essere completata nel rispetto delle seguenti condizioni:
- Affiliazione attiva: al momento della messa in servizio, il singolo installatore deve essere formalmente collegato a un'organizzazione verificata all'interno del sistema Nexblue .
- Iscrizione preventiva: l'Organizzazione deve aver aderito al Programma e aver accettato i presenti Termini e condizioni prima della data di installazione.
8.3 Esclusione di rivendicazioni retroattive
8.3.1 Rigorosa non retroattività In nessun caso i premi Cashback saranno concessi con effetto retroattivo. Qualsiasi installazione effettuata prima della data ufficiale di iscrizione del Partecipante e della sua Organizzazione non sarà presa in considerazione ai fini del pagamento, indipendentemente da eventuali successive modifiche dello stato.
8.3.2 Definitività dello stato: l'idoneità viene fissata al momento dell'inserimento. Eventuali modifiche successive allo stato, all'appartenenza o all'affiliazione di un'organizzazione, successive alla data di inserimento, non avranno alcun effetto sui record già completati (e non idonei).
8.3.3 Decisione definitiva Nexblue il diritto, a sua esclusiva e assoluta discrezione, di determinare l'idoneità a ricevere qualsiasi premio. La decisione della Società in merito alla convalida delle installazioni, all'interpretazione dei presenti termini e all'approvazione definitiva dei pagamenti sarà definitiva, vincolante e non soggetta ad appello.
9. Limitazione di responsabilità
9.1 Limitazione generale di responsabilità Nexblue non Nexblue essere ritenuta responsabile per eventuali danni indiretti, incidentali, speciali o consequenziali, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la perdita di profitti, la perdita di opportunità commerciali o il danno alla reputazione derivanti dalla partecipazione del Partecipante al Programma.
9.2 Prestazioni tecniche e del sistema La Società fornisce il Portale Partner e i sistemi di monitoraggio "così come sono". Nexblue non Nexblue responsabile per:
- Problemi tecnici: interruzioni del sistema, ritardi nella trasmissione o malfunzionamenti tecnici che potrebbero influire temporaneamente sulla registrazione o sulla visibilità delle installazioni.
- Accuratezza dei dati: eventuali discrepanze nei totali dei premi causate da ritardi intermittenti nella sincronizzazione tra Nexblue e il Portale Partner.
9.3 Ritardi imputabili a terzi e ritardi nei pagamenti Nexblue non Nexblue responsabile per eventuali ritardi nella ricezione dei fondi causati da:
- Errore del partecipante: invio di coordinate bancarie o dati fiscali inesatti, incompleti o non aggiornati.
- Intermediari esterni: ritardi, commissioni o errori di elaborazione imputabili a istituti bancari, gateway di pagamento o altri servizi finanziari di terze parti.
9.4 Forza maggiore e fattori esterni La Società è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali inadempienze o ritardi nell'adempimento delle proprie obbligazioni causati da circostanze al di fuori del suo ragionevole controllo (forza maggiore), inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, eventi di forza maggiore, modifiche legislative, guasti alle telecomunicazioni o attacchi informatici su larga scala.
10. Legge applicabile
10.1 Legge applicabile I presenti Termini e condizioni, nonché qualsiasi controversia o reclamo derivante da essi o ad essi connesso (comprese le controversie extracontrattuali), saranno regolati e interpretati in conformità con le leggi della Svezia.
10.2 Risoluzione delle controversie e foro competente Le parti cercheranno innanzitutto di risolvere qualsiasi controversia derivante dal presente Programma attraverso negoziazioni in buona fede.
- Competenza esclusiva: qualora non fosse possibile giungere a una soluzione tramite negoziazione, il Tribunale distrettuale di Stoccolma (Stockholms tingsrätt) avrà competenza esclusiva per dirimere qualsiasi controversia o reclamo derivante dal presente Programma.
- Eccezioni: Fatto salvo quanto sopra, Nexblue il diritto di avviare un procedimento nei confronti di un Partecipante dinanzi a qualsiasi altro tribunale competente, in particolare nel Paese di residenza o di attività del Partecipante, al fine di ottenere provvedimenti inibitori o il recupero del credito.
11. Accettazione
11.1 Accettazione tacita La partecipazione al Programma fedeltà — ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la registrazione di un account, l’invio dei dati di installazione o la ricezione dei premi — costituisce accettazione integrale e irrevocabile dei presenti Termini e condizioni. I partecipanti sono tenuti a verificare regolarmente eventuali aggiornamenti dei presenti termini; la prosecuzione della partecipazione a seguito di eventuali modifiche sarà considerata come accettazione di tali modifiche.
11.2 Carattere definitivo delle decisioni Tutte le decisioni prese da Nexblue al Programma, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le valutazioni di idoneità, i calcoli dei premi, i risultati delle verifiche e l’interpretazione dei presenti Termini, sono definitive, conclusive e giuridicamente vincolanti per tutti i Partecipanti. Tali decisioni sono prese a esclusiva discrezione della Società e non sono soggette a revisione esterna né a ricorso.
12. Protezione dei dati e conformità al GDPR
12.1 Titolare del trattamento Nexblue in qualità di titolare del trattamento dei dati personali e professionali raccolti nell'ambito del presente Programma. Tutti i trattamenti dei dati vengono effettuati nel rigoroso rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (GDPR) e delle leggi locali applicabili in materia di protezione dei dati nei territori in cui opera.
12.2 Base giuridica del trattamento La Società tratta i dati dei partecipanti sulla base dei seguenti fondamenti giuridici:
- Necessità contrattuale: adempiere agli obblighi previsti dai presenti Termini e condizioni.
- Obbligo legale: rispettare le normative in materia fiscale, contabile e antiriciclaggio.
- Interesse legittimo: ai fini della prevenzione delle frodi, della sicurezza del sistema e della verifica dell'integrità dell'installazione.
12.3 Ambito e finalità del trattamento I partecipanti prendono atto che la Società raccoglierà e tratterà dati specifici (tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: nomi degli amministratori, indirizzi aziendali, numeri di partita IVA, coordinate bancarie, dati di geolocalizzazione relativi all'installazione e indirizzi IP) ai fini di:
- Gestione del programma: gestione delle iscrizioni, verifica dei requisiti di idoneità ed elaborazione dei pagamenti del Cashback.
- Audit e prevenzione delle frodi: controllo incrociato dei numeri di serie (SN) e dei dati di telemetria del sistema per prevenire richieste di rimborso duplicate o fraudolente.
- Comunicazioni operative: invio di aggiornamenti importanti relativi allo stato dei premi, a modifiche tecniche o a modifiche al programma.
12.4 Condivisione dei dati e trasferimenti a terzi Al fine di agevolare lo svolgimento del Programma, la Società potrà condividere i dati necessari con:
- Team interno e società del gruppo: Nexblue tratta i dati Nexblue all'interno dello Spazio economico europeo (SEE). Eventuali trasferimenti di dati verso paesi terzi al di fuori del SEE sono protetti da adeguate garanzie, quali le clausole contrattuali tipo.
- Rivenditori autorizzati: al solo scopo di verificare i dati relativi agli acquisti e di confrontare i numeri di serie.
- Istituzioni finanziarie: per facilitare i trasferimenti sicuri di pagamenti Cashback.
- Fornitori di servizi: partner cloud e CRM (ad es. HubSpot, AWS) per la gestione sicura dei dati all'interno del SEE.
- Autorità di regolamentazione: nei casi in cui la comunicazione sia prevista dalla legge a fini fiscali o di conformità.
Nexblue una politica rigorosa contro la commercializzazione dei dati personali. Non vendiamo i dati dei partecipanti a terzi, né li utilizziamo per finalità di marketing o promozionali, a meno che non sia stata stabilita una base giuridica specifica e distinta o non sia stato ottenuto un consenso esplicito. Per qualsiasi domanda, è possibile contattare nexblue.
12.5 Conservazione dei dati e registri di controllo
- Periodo di conservazione: i dati personali e transazionali saranno conservati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità del Programma e all'adempimento degli obblighi di legge (in genere sette (7) anni).
- Obblighi degli installatori: gli installatori devono conservare per lo stesso periodo una propria documentazione accurata di tutti i pagamenti relativi agli incentivi, a supporto di eventuali verifiche.
12.6 Diritti degli interessati I rappresentanti autorizzati hanno il diritto di accedere, rettificare o cancellare i propri dati personali, nonché il diritto alla portabilità dei dati e di presentare un reclamo presso un'autorità di controllo. Tutte le richieste devono essere indirizzate a nexblue.
12.7 Privacy dei clienti e trasparenza
- Consenso di terzi: i partecipanti garantiscono di aver ottenuto tutti i consensi necessari dai clienti finali prima di condividere con Nexblue dati o fotografie relativi al sito.
- Informativa obbligatoria: I partecipanti sono gli unici responsabili di informare i propri clienti in merito al presente accordo di cashback, laddove richiesto dalle leggi locali in materia di tutela dei consumatori o di trasparenza. L'incentivo deve essere identificato come un premio commerciale e non deve essere presentato in modo fuorviante come un sussidio governativo o un'agevolazione fiscale.
13. Modifiche alle disposizioni in materia di privacy
Nexblue il diritto di aggiornare periodicamente la presente informativa sulla privacy per riflettere eventuali modifiche operative nel trattamento dei dati o l'evoluzione dei requisiti legali. In caso di modifiche sostanziali che interessino i Partecipanti con iscrizioni attive, la Società si adopererà in modo ragionevole per fornire un preavviso tramite il Portale Partner, l'App per installatori o l'indirizzo e-mail registrato. La prosecuzione della partecipazione al Programma dopo la data di entrata in vigore di tali aggiornamenti sarà considerata come un riconoscimento formale e un'accettazione dei termini di privacy modificati.
14. Contatti
Per qualsiasi domanda relativa al programma, ai premi o all'assistenza, inviate una richiesta tramite l'APP o NexBlue , oppure contattate nexblue.